Per sapere con precisione quali permessi occorrono bisogna prima di tutto controllare se ci siano specifiche al riguardo nel regolamento edilizio comunale. Generalmente nel regolamento edilizio comunaleè sufficiente fare una S.C.I.A. (segnalazione certificata di inizio attività), in quanto trattasi di pertinenze che non superano il 20% del volume dell’edificio principale (generalmente le casette da giardino in legno ed i capanni attrezzi in legno non sono considerati come beni mobili oppure temporanei, quindi sono soggetti a qualche forma di autorizzazione o permesso a costruire). Affinché una casette da giardino in legno, oppure un garage di legno prefabbricato, presenti la caratteristica di pertinenza, si richiede che esso:
E’ importante prestare attenzione ai regolamenti edilizi comunali, poiché alcuni potrebbero facilitare le autorizzazioni per dimensioni inferiori ad un certo numero di metriquadrati, oppure se di altezze medie inferiori ad un limite previsto, oppure prevedere delle limitazioni circa i casi in cui per la costruzione sia sufficiente una S.C.I.A o una C.I.L.A (ad esempio il Comune di Verona, nel suo regolamento edilizio comunale stabilisce che casette di legno con coperta massima 8 mq e altezza di gronda massima 2,20m possono effettuare solo una C.I.L.A.
Così come vale per la C.I.L.A. e la C.I.L. (comunicazione di inizio lavori), anche con la S.C.I.A. si possono iniziare i lavori di montaggio della casetta in legno immediatamente dopo la presentazione della documentazione. Il proprietario dell’immobile o l’avente diritto dovrà presentare al Comune i seguenti documenti:
Per la S.C.I.A. non sono previsti oneri da pagare, tuttavia alcuni Comuni applicano dei diritti di segreteria per la presentazione dei documenti, il cui ammontare può variare.
Alcuni Comuni, al fine di autorizzare la costruzione delle casette in legno da giardino, oppure dei garage prefabbricati in legno, potrebbero richiedere l’effettuazione di una Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (denominata comunemente C.I.L.A.). La differenza è che con la C.I.L.A. e la C.I.L. si possono iniziare i lavori immediatamente dopo la presentazione della documentazione, mentre per la D.I.A. era necessario aspettare i 30 giorni di silenzio assenso. La C.I.L.A. deve essere presentata in Comune dal proprietario dell’immobile o dall’avente diritto ed è composta dai seguenti documenti:
Anche per la C.I.L.A. non sono previsti oneri da pagare, tuttavia alcuni Comuni applicano dei diritti di segreteria per la presentazione dei documenti, il cui ammontare può variare.
Se nel regolamento edilizio comunale non è specificato nulla riguardo le casette in legno di modesta entità, allora è necessario richiedere questo tipo di autorizzazione. Il permesso di costruire viene rilasciato dal Comune al proprietario dell’immobile o a chi ne abbia il diritto di richiederlo. La richiesta per l’ottenimento del permesso di costruire è formata da:
Solitamente i tempi di attesa sono di circa 90 giorni dal momento della richiesta. Dopo l’ottenimento del permesso di costruire, bisogna iniziare i lavori entro un anno e terminarli entro massimo tre anni, a partire dalla data di rilascio.
Nel caso di intervento su zone o beni sottoposti a vincolo (ambientale, architettonico, artistico…), bisognerà allegare alla documentazione anche il nulla osta dell’ente preposto alla tutela del vincolo. In ogni caso, non si potranno iniziare i lavori prima dell’ottenimento del nulla osta (questo vale anche per S.C.I.A., C.I.L. e C.I.L.A.).